Nullità della notifica quando l’Ufficiale Giudiziario non spiega come e dove ha cercato il destinatario
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 40467 del 16.12.2021, ha sancito che la notifica è nulla se nella relata l’Ufficiale Giudiziario dichiara di aver compiuto ricerche che si sono rilevate vane senza però specificare quali sono le verifiche che ha effettuato nel procedere a notifica.

La vicenda processuale trova il suo fondamento in un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Tale opposizione, fu promossa dall’opponente avverso un procedimento d’ingiunzione nel quale fu anche avanzata domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Cremona accolse sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale.
L’opposto propose appello e l’Investita Corte, con sentenza del 15.03.2019, accolse l’appello dichiarando la relativa inammissibilità per tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
L’appellato fu condannato al pagamento di quanto oggetto di ingiunzione, oltre ovviamente alle spese di lite.
Ciò in ragione dell’operata valutazione dell’eseguita notifica del decreto ingiuntivo come atto valido.
Notifica per “irreperibilità del destinatario”
Infatti, sebbene l’U.G, si fosse limitato a confermare quanto attestato dall’Ufficiale Postale con la precedente notifica avente esito negativo “per irreperibilità del destinatario” – posto che nel luogo in questione non vi era la portineria, il nome del destinatario non figurava né sul citofono, né sulla cassetta postale e vane erano state le ricerche effettuate sul posto tanto da non consentire la notifica ex art. 140 c.p.c. – tale notifica era comunque da considerarsi valida.
Invero ritenne la Corte d’Appello che, in mancanza di querela di falso, non poteva non riconoscersi piena fede alla dichiarazione con cui l’U.G aveva attestato l’avvenuto espletamento dell’attività di notifica e il vano esperimento delle ricerche effettuate sul posto, il tutto tra l’altro coerentemente alla precedente notifica a mezzo postale che aveva avuto esito negativo a causa della irreperibilità del destinatario.
La decisione della Corte di Appello fu però impugnata dal soccombente il quale rilevò in particolare il seguente motivo.
Invero la dichiarazione delle vane ricerche dell’U.G non era stata corredata dalla necessaria relazione in cui avrebbe dovuto dare conto degli accertamenti effettivamente eseguiti in base ai quali risultava la motivazione per la quale non era stato possibile procedere alla notifica a mani o ai sensi dell’art 140 c.p.c.
Il tutto chiarendo altresì per quale motivo il destinatario doveva ritenersi trasferito altrove, visto che trattandosi di zona abitata sarebbe stato sufficiente chiedere notizie ai vicini.
Non poteva poi ricorrere il caso d’ignoranza incolpevole.
Questo perché il destinatario aveva residenza stabile all’indirizzo indicato nella notifica (come noto al notificante) dal quale era assente solo per motivi di lavoro.
La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’U.G., ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine.
Il tutto é da rendicontare nella relata, dovendo ritenersi in difetto la nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. n. 8638 /2017).
Questo ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c.
Invero il ricorso alla formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica.
Ovvero, presuppone sempre e comunque che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute ricerche effettive e che l’U.G. ne dia espresso conto.

Nel caso di specie l’indicazione “vane le ricerche esperite sul posto” al cospetto dell’accertata residenza anagrafica evidenzia una carenza nel procedimento notificatorio sotto il profilo dell’effettività delle ricerche.
Infatti in mancanza della specifica indicazione delle ricerche espletate, la generica indicazione sopra menzionata, è inidonea ad integrare un fatto nel processo verbale per il quale incomba sulla parte interessata l’onere di proporre querela di falso posto che ha la valenza esclusiva di una valutazione non assistita dall’efficacia di Atto Pubblico.
In sostanza l’U.G. deve comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l’altro – di attingere, anche nell’ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.
In assenza di tali accertamenti ne consegue la nullità della notifica espletata.
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